Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di tutelare e di onorare la memoria delle vittime delle 695 stragi, perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la seconda guerra mondiale, documentate dai fascicoli rinvenuti nel 1994 negli archivi della Procura generale militare della Repubblica in Roma, nonché di riconoscere, anche a scopo risarcitorio, le sofferenze di coloro che in tali stragi riportarono lesioni gravi o gravissime e dei prossimi congiunti delle vittime. A tali fini la presente legge prevede l'erogazione di risorse per la corresponsione di equi indennizzi e per il sostegno della ricerca storica.
      2. L'esercizio dei diritti e la partecipazione alle provvidenze riconosciuti dalla presente legge sono indipendenti dallo stato dell'eventuale procedimento penale militare.